Onorevoli Colleghi! - Lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, confluito nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fu concepito per dare attuazione all'Accordo «De Gasperi-Gruber» stipulato tra Italia e Austria nel 1946.
      Con l'accordo De Gasperi-Gruber, noto anche con il nome di «Accordo di Parigi», l'Italia si impegnò a garantire l'insegnamento della lingua materna nelle scuole, a riaccogliere i sudtirolesi che avevano optato per la Germania di Hitler, a garantire l'uso paritetico delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni e nella nomenclatura topografica, al riconoscimento di determinati titoli di studio austriaci. Da quell'Accordo derivò lo statuto che assegnò competenze assai estese alla regione e alle province.
      Successivamente si passò alla fase del terrorismo sudtirolese, che colpi duramente la provincia di Bolzano negli anni sessanta, determinando anche una ventina di vittime. Con questi atti si sollecitava la concessione di un'autonomia su base provinciale, anziché regionale, in piena aderenza con quanto il partito di riferimento sudtirolese sosteneva sul piano politico. In quegli anni non vi fu un sostegno aperto da parte della Südtiroler Volkspartei (SVP) al terrorismo locale, addirittura alcuni suoi esponenti (è il caso del senatore Raffeiner) lo condannarono duramente. Attualmente la SVP sta esercitando una certa pressione per sollecitare la grazia nei confronti di coloro che in quegli anni si macchiarono di delitti e qualcuno si spinge anche a definirli «patrioti».
      In seguito all'ondata di attentati il baricentro dell'autonomia si spostò dalla regione alle due province autonome di Bolzano e di Trento. Nell'ambito della provincia di Bolzano la comunità di lingua italiana divenne la vera minoranza, ma senza alcun riconoscimento.
      Questa è la grande contraddizione dell'autonomia dell'Alto Adige. La vera minoranza

 

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non è affatto tutelata mentre la maggioranza di lingua tedesca si autogoverna gestendo ingenti risorse economiche trasferite dallo Stato. Le conseguenze di questa situazione sono nei numeri. Al censimento del 1971 la popolazione di lingua italiana era il 36 per cento, attualmente è il 26 per cento. La sparizione di un terzo del gruppo linguistico italiano, le cui cause sono imputabili a vari fattori, ma anche alla gestione dell'autonomia, richiede per la sua costanza nel tempo una riflessione e l'adozione di alcune misure di salvaguardia.
      La situazione altoatesina racchiude in sé alcune particolarità che è bene tenere presenti. La popolazione di lingua tedesca, che costituisce circa il 70 per cento della popolazione totale, è rappresentata in larga maggioranza da un unico partito, la SVP, che detiene la maggioranza assoluta nel consiglio provinciale. La SVP coopta i partiti di lingua italiana che andranno al governo in giunta provinciale e in tutti i comuni della provincia. È accaduto che negli ultimi anni i partiti di lingua italiana, che hanno ottenuto un vasto consenso nel loro elettorato, sono stati relegati all'opposizione, mentre quelli che hanno perso le elezioni sono stati premiati con importanti incarichi di governo. Questa anomalia determina come conseguenza un alto potere di condizionamento da parte della SVP e, da parte dei partiti di lingua italiana, un'accettazione dello status quo in forma acritica, per la necessità di rendersi compatibili con la politica determinata dal partito etnico.
      Conseguentemente, si può tranquillamente affermare che la minoranza territoriale di lingua italiana, che non gode di alcuna tutela, si trova anche a non essere rappresentata nelle giunte, secondo i propri orientamenti elettorali. Inoltre sono evidenti le discriminazioni in seno alle cariche monocratiche, dove le presidenze sono tutte assegnate al gruppo linguistico tedesco. Alcuni esempi di cariche appannaggio da sempre solo e soltanto del gruppo linguistico tedesco sono: il difensore civico, il presidente dell'istituto per l'edilizia sociale, il presidente della società Autostrada del Brennero, il presidente dell'aeroporto, il presidente della società Alto Adige Marketing e turismo, il presidente della società elettrica SEL, il presidente della società Sadobre, il presidente dell'azienda forestale e del demanio. Manca quindi nello statuto un criterio di equità, che può essere garantito solo dall'introduzione del principio della rotazione tra le cariche, attualmente detenute solo dal gruppo linguistico tedesco.
      Alcune precise disposizioni statutarie vengono invece «furbescamente» aggirate e disattese. È il caso, ad esempio, della toponomastica. Attualmente in Alto Adige vi sono circa 8.000 toponimi italiani a fronte di circa 20.000 tedeschi. Lo statuto prevede l'obbligo del bilinguismo, ma molti sindaci lo disattendono e non è prevista alcuna sanzione nei loro confronti. Inoltre la provincia, che ha ottenuto la competenza, vorrebbe eliminare circa 7.500 toponimi italiani, lasciando soltanto quelli delle località abitate. Per ottenere questo risultato avrebbe intenzione di presentare quanto prima un disegno di legge per dividere strumentalmente in due la toponomastica. Vi sarebbe una toponomastica «d'interesse provinciale», bilingue, composta da circa 500 toponimi; tutto il resto verrebbe delegato ai comuni. Questi, in forza della legge provinciale, potrebbero procedere alla sostituzione degli attuali toponimi bilingui, introducendone altri monolingui e intraducibili, fatto che sta già accadendo in maniera strisciante. Al fine di garantire il bilinguismo esistente, è necessario un adeguamento dello statuto anche in questa materia assai delicata per la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici.
      Le modifiche e le integrazioni previste dalla presente proposta di legge costituzionale riguardano alcuni articoli dello statuto.
      In particolare, all'articolo 4 si introduce il criterio di minoranza territoriale, riferito alla vera minoranza di lingua italiana.
      Nell'articolo 8 si prevede la salvaguardia della toponomastica di lingua italiana esistente e la prescrizione, nell'ambito
 

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delle funzioni della provincia, di garantire il bilinguismo nella nuova toponomastica.
      Negli articoli 16 e 18 l'assetto tripolare dell'autonomia si è sbilanciato fortemente verso le due province, sia con il nuovo statuto di autonomia del 1972, sia con il trasferimento e la delega di competenze da parte della regione. Si prevede quindi di lasciare le attuali competenze in capo alla regione senza dare luogo ad ulteriori deleghe o trasferimenti.
      All'articolo 19 viene data libertà, a ciascun gruppo linguistico, di organizzare la propria scuola secondo le esigenze didattiche con forme di sperimentazione avanzate.
      Nell'articolo 25 viene riconosciuto il diritto elettorale dei cittadini della provincia di Bolzano alle stesse condizioni di quelli della provincia di Trento, e cioè dopo un anno di residenza, anziché quattro.
      All'articolo 30 si garantisce la partecipazione della minoranza territoriale di lingua italiana nelle cariche della giunta regionale e nell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, stabilendo l'incompatibilità nelle analoghe cariche provinciali.
      Con l'abrogazione dell'articolo 35 si sopprime la possibilità di trattare argomenti che non siano riferiti a specifiche competenze della regione.
      L'articolo 47 regolamenta questioni assai delicate, come la forma di governo della provincia, l'introduzione di cause di incompatibilità, le leggi elettorali, per le quali si prevede il coinvolgimento dei gruppi linguistici e non solo della maggioranza politica.
      Nell'articolo 48-ter viene svincolata dalla scelta della maggioranza dei consiglieri la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio provinciale, previste dal vigente statuto a rotazione tra i gruppi linguistici tedesco e italiano, per affidarla alla maggioranza dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici.
      L'articolo 50 condiziona la scelta degli assessori esterni all'approvazione da parte della maggioranza del gruppo linguistico che dovranno rappresentare, al fine di evitare che il partito di maggioranza assoluta possa imporre assessori non voluti dalla maggioranza del gruppo linguistico interessato.
      L'articolo 54 impone la rotazione nelle cariche monocratiche tra i gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, per evitare che siano tutte occupate dal gruppo linguistico tedesco, come accade oggi.
      L'articolo 56 consente l'impugnazione di leggi provinciali davanti alla Corte costituzionale, se ritenute lesive dei diritti di un gruppo linguistico. In passato per ottenere questo diritto il gruppo linguistico interessato doveva chiedere una votazione separata e ottenere una maggioranza qualificata: con la modifica proposta è sufficiente la maggioranza assoluta.
      Nell'articolo 89 le percentuali di riferimento sono stabilite sulla base del censimento del 1971, al fine di evitare il dinamismo che comporta uno svantaggio in termini di opportunità, a carico dei gruppi linguistici in situazione di difficoltà. Viene ribadito il criterio di rotazione nelle cariche in seno ad enti, aziende e società a maggioranza di capitale pubblico.
      All'articolo 91 viene abrogato il comma che prevede la nomina dei giudici del tribunale di giustizia amministrativa da parte del consiglio provinciale.
      All'articolo 99 viene data precedenza alla lingua italiana negli atti bilingui.
      All'articolo 100 si prevede il diritto alla traduzione simultanea nelle adunanze dei comuni e di altri organi collegiali pubblici, al fine di garantire la piena comprensione delle discussioni che vi si svolgono da parte degli eletti. Tale diritto, attualmente, viene negato in molti comuni e, tra questi, anche dal comune di Bolzano, nelle sedute dei consigli di circoscrizione.
      L'articolo 101 prevede che nella segnaletica pubblica le denominazioni siano bilingui, e trilingui nelle valli ladine, con precedenza della lingua italiana. Inoltre si demanda a una legge ordinaria dello Stato la fissazione di sanzioni nei confronti degli amministratori inadempienti.
 

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